Accade in Italia: Il principio di Legittimità, i DPCM e le multe del Lockdown. Come è andata a finire?

Agosto, lungi dal volersi confermare come quel mese dell’anno in cui tutto rimane sospeso, sonnecchiante, mentre le persone vanno in vacanza tranquille, ci ha riservato non poche sorprese. In realtà sorprese non è proprio il termine esatto visto che, ciò che è successo, era stato già ampiamente previsto qui su questo blog, ma tant’è.

Non fa a tempo a finire il mese di luglio che, in data 29/07/2020, il giudice di Pace del tribunale di Frosinone, Emilio Manganiello, annulla una multa emanata durante il Lockdown ad un padre e sua figlia che avevano violato il divieto di spostamento all’epoca “in vigore”.

Citiamo qui testualmente un articolo del sito AltaLex del 5 agosto 2020 evidenziando in giallo i punti salienti:

Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

In conseguenza, la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 è illegittima e vanno annullate le sanzioni comminate per violazione delle misure anticontagio.

Ciò, anche in ragione del fatto che l’obbligo di permanenza domiciliare può essere adottato solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria, sicchè il divieto generale e assoluto di spostamento disposto con DPCM del 9.3.2020, in conseguenza del rischio sanitario, si pone in contrasto con l’art. 13 Cost.

Questo, in pillole, il contenuto del provvedimento adottato lo scorso 29 luglio dal Giudice di pace di Frosinone (testo in calce), in accoglimento del ricorso proposto avverso la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

In particolare il Giudice di pace ha motivato il decisum, per un verso, reputando illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza, perché emanata in assenza dei presupposti normativi di fonte costituzionale e/o ordinaria, per altro verso, ritenendo i DPCM, emanati in conseguenza della suddetta dichiarazione, in contrasto con la tutela costituzionale della libertà personale.

L’illegittimità della deliberazione dello stato di emergenza

Più in dettaglio, il Giudice di pace ha evidenziato come la deliberazione dello stato di emergenza, disposto per sei mesi a far data dal 31.1.2020, sia stata adottata facendo riferimento al “rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili” e richiamando in tal senso gli artt. 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Senonchè il dettato delle disposizioni normative in questione – ha osservato il Giudice – non contempla come eventi di protezione civile situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma, unicamente, eventi calamitosi di origine naturale (terremoti, valanghe, alluvioni ecc ) o derivanti dall’attività dell’uomo (sversamenti, attività umane inquinanti ed altri).

Ha soggiunto, altresì, il Giudice di pace che l’unica ipotesi costituzionalmente prevista di attribuzione al Governo di poteri normativi peculiari è quella disciplinata dagli articoli 78 e 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra.

Ragionando in questi termini, il Giudice di pace ha concluso che poiché gli atti amministrativi sono soggetti al principio di legalità, la delibera del 31.1.2020, quale atto di alta amministrazione, è illegittima perché emessa in assenza di fonte normativa attributiva del relativo potere, con conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti e connesso dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E (legge abolitava del contenzioso amministrativo nota come LAC).

A nulla vale, invero, secondo il Giudice di pace il richiamo operato ai DPCM in contestazione da parte dei decreti legge che sono seguiti sull’assunto secondo cui, avendo natura di atti aventi forza di legge, equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM richiamati evitandone in tal guisa la loro nullità (l’ultimo DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe, secondo la tesi respinta, la sua efficacia dal Decreto-legge n. 19, del 25.3.2020): ciò in quanto deve ritenersi, unitamente alla più autorevole dottrina (Cassese), che la previsione di norme generali e astratte, limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia contraria alla Costituzione.

L’illegittimità del D.P.C.M. 9 marzo 2020

Quanto al secondo profilo di riscontrata illegittimità il Giudice di pace ha rilevato che il DPCM del 9.3.2020, che ha esteso al territorio nazionale un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, ha configurato un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare in contrasto con l’art. 13 Cost., secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Nè potrebbe ad avviso del Giudice di pace argomentarsi in ordine alla legittimità del DPCM in questione assumendo che lo stesso prevederebbe legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale, in quanto i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi o infetti, mentre il divieto di spostamento concernente le persone si configura come limitazione della libertà personale (cfr. Corte Cost., n. 68 del 1964).

Ne deriva che quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevedeva che il cittadino non potesse recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, lo stesso integra una illegittima limitazione della libertà personale, incompatibile con l’inviolabilità delle garanzie individuali che sono il fondamento dell’ordinamento italiano in quanto ordinamento di uno Stato democratico.

Sulla scorta di tali argomentazioni il Giudice di pace ha accolto il ricorso e previa disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo (la dichiarazione dello stato di emergenza e il verbale opposto su di questa fondato) ha annullato la sanzione comminata.

Era ora!

Finalmente cade anche questo piccolo, ma importante, componente dell’esercizio del potere illegittimo da parte dell’uomo solo al comando di un Paese alla deriva.

All’inizio della quarantena infatti la sfrontatezza dei dominanti si era spinta perfino a prefigurare, accanto alla sanzione amministrativa per coloro che avessero violato il divieto di spostamento, perfino un’incriminazione penale. La Procura di Genova, ben presto, raffreddò i bollenti spiriti dichiarando l’illegittimità di tale provvedimento.

Dopo tutto soltanto la Legge può prevedere fattispecie penali, un regolamento amministrativo, quale è il DPCM, ovviamente NO.

Nonostante ciò la collezione di DPCM Panini si è allungata con la figurina del 7 agosto 2020. Una tragedia che balla un Walzer con la farsa.

Sarebbe troppo per chiunque, e invece no. ll 13 agosto 2020 il Ministro della Salute Roberto Speranza emana un’ordinanza ministeriale che obbliga i cittadini di ritorno da Malta, Spagna, Grecia e Croazia a sottoporsi a tampone in quanto provenienti (o anche solo transitati) da paesi considerati adesso a rischio. Dopo tutto il livello di paura va tenuto sempre alto. Mica potevamo pensare di vivere un’estate tranquilla senza vedere malati in giro? No Signore! Visto che non ci sono i malati, adesso si cercano gli asintomatici. La medicalizzazione dei sani prosegue a spron battuto.

Poniamo il caso però che voi abbiate seguito i consigli di maggioranza e opposizione e che quindi abbiate trascorso le vacanze nel “Belpaese”, espressione che al giorno d’oggi suona quantomeno ironica se non sarcastica. In inferno nulla est redemptio. Se avete scelto la Sardegna vi è andata molto male. Tamponi all’andata e al ritorno! Qualcuno ventila futuri accordi per sottoporre a tamponi i cittadini italiani che volessero varcare i confini regionali.

La Sardegna non è stata citata a caso perché in questo preciso istante stanno succedendo cose estremamente gravi e, ça va sans dire, gravemente illegittime.

Citiamo qui sotto un articolo di Paolo Rapeanu del 24 agosto 2020 dal sito Castedduonline:

Coronavirus, la Sardegna si attrezza: individuate due strutture per asintomatici e negativizzati

Due i centri dove ospitare asintomatici, negativizzati e ‘contatti stretti’ senza tampone al Covid-19, una per il nord e l’altra per il sud dell’Isola. La delibera ufficiale della Giunta regionale. L’assessore Nieddu: “Alcuni pazienti possono contagiare altre persone anche dopo il tampone negativo e la scomparsa dei sintomi”.

La Giunta regionale sarda ha individuato due strutture, una per il nord e l’altra per il sud dell’Isola, che dovranno ospitare gli asintomatici e i negativizzati da Covid-19. La delibera ufficiale è dello scorso sette agosto ed è stata pubblicata, oggi, nel sito ufficiale della Regione Sardegna. La proposta, ovviamente, arriva dall’assessore regionale della Sanità, il leghista Mario Nieddu: “È stata prevista l’attivazione, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, di due aree sanitarie temporanee, di basso livello assistenziale, per l’accoglienza ed il provvisorio isolamento dei pazienti Covid negativizzati, da individuarsi presso le strutture di Ploaghe e di Macomer. L’Assessore, al fine di individuare sul territorio regionale aree dedicate nelle quali garantire l’isolamento per i soggetti asintomatici riscontrati positivi al tampone per SARS-COV-2”, così si legge nelle carte. E c’è anche l’estensione della possibilità “di accoglienza presso le stesse strutture di tale tipologia di pazienti. Pertanto, le suddette strutture saranno dedicate anche alla gestione degli asintomatici positivi oltrechè alla gestione dei pazienti negativizzati. Per i cosidetti ‘contatti stretti’ in assenza di tampone, per i quali è stata indicata dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena, a seguito di atto ricognitivo effettuato presso diversi immobili di proprietà regionale dal personale delle direzioni generali della Sanità, della Protezione Civile, degli enti locali e finanze in collaborazione con i tecnici dell’Azienda per la tutela della salute, con ordinanza numero 10/DGPC del 24.7.2020, alla quale si rimanda, è stata individuata la struttura di La Maddalena presso l’ex Arsenale”.

L’assessore Mario Nieddu nella stessa delibera, ricorda che “dalle recenti evidenze scientifiche emerge che in alcuni pazienti già affetti da coronavirus, pur dopo la negatività al tampone di verifica e la scomparsa dei sintomi, permane per almeno 2 settimane la possibilità di contagio dei terzi nonché la possibilità di una riattivazione del virus nell’organismo dello stesso paziente”.

Difficile sintetizzare l’assoluta idiozia di un tale provvedimento e l’utilizzo bieco della pseudoscienza come vincolo esterno e quindi metodo di governo. Ci limitiamo a dire che purtroppo non siamo sorpresi. Nei mesi scorsi l’ex sottosegretario al Ministero della Salute del 1° governo Conte, Maurizio Fugatti, anch’egli Lega, ora Presidente della Provincia Autonoma di Trento, aveva invocato la necessità di richiedere al Ministro della Sanità una Legge che potesse obbligare a trasferire (deportare faceva brutto) i “malati non gravi” (termine il cui contenuto varia a seconda dell’agenda politica) in strutture altre, rispetto alla loro abitazione, anche contro la loro volontà.

Ci scuserete per la lunghezza di questo articolo ma le fonti sono sacre e vanno riportate fedelmente.

E se foste andati in vacanza in Campania? Peggio mi sento. Il governatore Vincenzo De Luca, Partito “Democratico”, dall’inizio del Lockdown ha dato il meglio di sé diventando famoso, presso il grande pubblico, come una vera e propria macchietta. Ricorderete sicuramente il video nel quale diceva di voler mandare i Carabinieri col lanciafiamme alle feste di laurea degli studenti. Una retorica romanzata? Un’esagerazione? Tutto può essere ma ci concederete un po’ di preoccupazione se a dire queste cose è un governatore regionale il quale, per rispetto verso sé stesso, l’istituzione e verso i cittadini, dovrebbe mantenere una certa compostezza.

Il fatto che ciò abbia provocato il riso non ci deve far abbassare la guardia, rimangono fatti estremamente gravi. Era infatti il 20 Marzo. Ad oggi la situazione in quella regione è peggiorata, assolutamente in senso antidemocratico. Andiamo con ordine: a maggio dichiarava che un eventuale voto a settembre sarebbe stato irresponsabile.

Tralasciando totalmente lo spirito antidemocratico che ciò comporta, bisogna davvero avere una faccia di bronzo per sostenere che l’entrata in un seggio elettorale possa essere rischiosa per la salute, mentre l’entrata al supermercato no ovviamente. Il partito democratico non è nuovo alla retorica che mischia pere con mele, economia con morale, democrazia con scienza. Il risultato è sempre stato la perdita di entrambi. Se si rinuncia alla libertà per la salute, inevitabilmente un giorno, proprio perché si è concesso arbitrio totale ai dominanti, non saremo più in grado di conservare la nostra salute. Vota PD, vota la Scienza, per poi passare alla scienza che non era democratica e adesso alla democrazia per forza antiscientifica.

Ancora, 26 agosto: screening obbligatori per la riapertura delle scuole, in totale assenza di emergenza e giustificazione, e soprattutto legittimità. Una nota veloce: si è già arrivati al punto di subordinare il diritto all’istruzione ad un esame di tipo medico. Tra un po’ si passerà a subordinare a ciò il diritto al lavoro ed i diritti civili, quelli politici sono già in bilico vista la preoccupante tendenza a definire il voto irresponsabile.

Dulcis in fundo arriva la dichiarazione riguardo la possibilità di chiudere la regione Campania entro fine agosto se i contagi dovessero continuare a salire. Ovviamente i contagi non stanno risalendo per niente, sono solo aumentati di livello esponenziale i tamponi che stanno rilevando, in rapporto, una percentuale sempre più bassa di positivi, che non vuol dire per forza contagiati. Difatti abbiamo già segnalato la caccia all’asintomatico in assenza di malato.

Dal sito quifinanza.it

[…] Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha addirittura annunciato che, qualora i numeri dovessero registrare un’altra impennata, chiuderebbe il suo territorio: stop agli spostamenti da e verso le altre Regioni.

Spostamenti tra Regioni, la paura di De Luca

Ad allarmare De Luca è stata la situazione in Sardegna. Diversi i focolai, tanti i turisti tornati dall’isola con la positività al coronavirus. Il governatore campano si è quindi appellato al ministro della Salute, Roberto Speranza, chiedendo di testare tutte le persone partite dalla Sardegna e dirette verso le altre Regioni. Una prassi già concordata tra Lazio e Sardegna, con l’obbligo reciproco dei tamponi per le persone che stanno viaggiando tra i due territori.

Il blocco dei confini annunciato da De Luca impedirebbe i liberi spostamenti tra le Regioni, permettendo ai cittadini di muoversi in una Regione diversa da quella di residenza solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Di fatto, un ritorno al passato: da marzo al 3 giugno, infatti, gli italiani sono stati costretti a osservare questo provvedimento, valido per tutto il lockdown e anche poco oltre. […]

Da IlMattino: «Controlli o presto frontiere chiuse»

Una volta lo sarebbe stato ma oggi effettivamente non sappiamo quanto possa essere pleonastico affermare che tali provvedimenti si addobberebbero di così tanti profili di incostituzionalità da sovvertire l’intero ordine democratico. Se tutto ciò dovesse passare allora davvero la Costituzione sarebbe definitivamente morta e sepolta e ci si avvicinerebbe all’anomia. Stiamo già vivendo in una distopia e qualsiasi sforzo profuso nell’immaginazione della stessa verrebbe superato dalla realtà in meno di un battito di ciglia. Per certi versi siamo i testimoni di una sconfitta, dall’altro il sistema, come si vede dall’atteggiamento delle procure e dalle sentenze, non sembra essere ancora pronto ad assorbire le modificazioni in senso eversivo ed i suoi numerosi precipitati. Il sistema regge perché noi glielo permettiamo.

La libertà non deve essere imparata, ci si deve soltanto ricordare di essa.

Friedrich Hebbel

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