Questo articolo è una analisi tecnico-normativa in merito alla serie di avvenimenti che abbiamo vissuto durante la pandemia, scritto basandomi su una osservazione che circolava in rete già a marzo 2020; il documento da cui partire è la Circolare Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 e successive, 12302 dell’8/4/2020, 15280 del 2/5/2020,18457 del 28/5/2020 fino alla versione del 11/01/2021, tra la prima circolare e le successive non ci sono sostanziali differenze e comunque, visto che è la prima a dare forma a tutte le altre, riporterò quindi alcuni punti che sono essenziali per capire la ratio usata e applicata nel periodo pandemico.
Nel documento si può leggere: «Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.»
Queste sono dunque le linee guida sulle quali ragionare. Prima di prenderle in considerazione voglio elencare però altri punti. Nella circolare, lettera A. “Natura e durata delle indicazioni emergenziali”, leggiamo che:
Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti.
- Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
- In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
- Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
Nella lettera B. “Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19”, leggiamo che: Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni […]
La lettera C. “Esami autoptici e riscontri diagnostici” contiene una serie di indicazioni e limitazioni ed è emblematico il punto 1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
Nella lettera D. “Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio” si legge al punto 5. In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre.
Nella lettera F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale, si legge al punto 8. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
Iniziamo dal punto A, come potete leggere nel punto 1 «Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri». Ma se non c’è più la fase emergenziale come mai ogni tanto si legge che in alcuni contesti vengono applicate ancora oggi alcune parti delle linee guida?
Nei successivi punti 2 e 3 appare quella che, per me, è la definizione chiave di tutto il meccanismo, la parola PRIONE. Oltre ad invitarvi a fare una ricerca su questo termine vi chiedo di tenerlo in mente perché ci tornerò dopo.
Nel punto 4 leggiamo: «Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni»; in pratica se un nostro caro fosse mancato per una patologia qualunque ma c’era il sospetto che avesse contratto il virus veniva trattato nello stesso modo di altri defunti morti per covid. Ora io mi chiedo: come cazzo è possibile che nel 2020 non fosse possibile escludere con certezza la presenza del virus? E in questo caso è stato contato come morto per il virus e quindi aumentando il numero di decessi?
Arriviamo alla lettera B: chi e perché ha deciso che, pur essendoci un rischio di contagio (e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente) praticamente nullo da parte del defunto, si dovessero ugualmente applicare determinate linee guida?
Per quel che riguarda la lettera C “Esami autoptici e riscontri diagnostici”; le limitazioni e le indicazioni per poter effettuare autopsie erano così estreme che la società italiana di medicina legale scrisse un articolo in merito, di cui riporto il link qua: https://www.simlaweb.it/simla-dateci-i-mezzi-per-attrezzare-le-sale-autoptiche/
Nella lettera D possiamo vedere che si parla di medici necroscopi che avrebbero dovuto constatare la morte dell’ammalato. E dove cazzo erano tutti questi medici necroscopi? In una condizione così estrema è ovvio che non ce ne sarebbero stati abbastanza e di conseguenza si moriva e basta, senza nessuna constatazione del decesso per virus; è MORTO PORTATELO VIA. E le conseguenze le abbiamo viste tutti.
infine nella lettera F viene risolto l’arcano dei camion militari, ERANO PREVISTI. Ed era ovvio visto che i trasporti funebri sono dimensionati su una base statistica e basta un superamento di quella soglia per non avere a disposizione
ulteriori mezzi di trasporto e non solo, viviamo in una nazione CATTOLICA dove la tradizione è quella della sepoltura e di conseguenza anche i forni crematori sono pochissimi, da qua l’esigenza di trasportare le salme in altre aree dove c’era disponibilità di cremazione, quindi usando camion militari.
E adesso mi ricollego con la parte iniziale, quella dove vengono descritte le norme di riferimento: Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro – Titolo X Decreto legislativo, 09/04/2008 n° 81.
Nell’art.268. “Classificazione degli agenti biologici” al punto 3 leggiamo: «L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4».
E al punto 6, del suddetto allegato, leggiamo: «Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5 dell’allegato XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.».
Se andiamo a leggere il punto 2 dell’allegato XLVII si parla di «Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro di carcasse di animali». E le carcasse di animali come vengono smaltite di solito? Negli inceneritori.
Stiamo parlando dell’applicazione di norme che di solito VENGONO APPLICATE AGLI ANIMALI e con l’epidemia sono state contemplate anche per gli esseri umani, lascio a voi ogni opportuna considerazione.
Leggendo invece il punto 5, sempre dell’allegato XLVII, vediamo che «I sigilli devono essere progettati in modo da: (livello di contenimento 2) minimizzare la dispersione»; questo è il motivo dell’uso dei maledetti sacchi in cui infilavano i defunti ma, se torniamo al punto precedente, in cui si dice che un morto non rappresentava un vero pericolo di contagio nel non esalare più un respiro, evitando il contatto e disinfettando i corpi, non si sarebbe ottenuto lo stesso risultato ma facendo vedere i propri cari defunti per l’ultima volta a chi lo desiderava?
Ora vi chiedo di allacciarvi le proverbiali cinture di sicurezza: torniamo alla definizione di PRIONE e consideriamo che il coronavirus, in quanto tale, appartiene alla famiglia dei coronaviridae e quindi NON è un prione. Nell’allegato XLVI c’è l’elenco degli agenti patogeni e si può notare che i coronaviridae rientrano nel livello di sicurezza 2 come si può notare che invece i virus non classificati o classificati come prioni, per esempio il morbo di Creutzfeldt-Jakob e l’Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associato, rientrano nel livello 3-4, cioè massima sicurezza. Mi permetto un’osservazione che risulterà forse ridicola ma siccome diversi virus come quello dell’epatite, dei Orthomyxoviridae (virus influenzali), dei Paramyxoviridae (morbillo, virus respiratorio sinciziale umano) sono classificati come livello 2, vi risulta che siano mai state applicate linee guida simili a quelle per il coronavirus? E inoltre, quale livello di sicurezza è stato applicato veramente, il 2 o il 3 che prevede criteri ancora più stringenti?
A questo punto faccio due considerazioni, per prima cosa mi chiedo come sia possibile che io, una persona qualunque, abbia letto, riflettuto e riportato ciò che ho scritto mentre nessun COMPETENTE che si vanta di indagare ciò che è successo durante la pandemia abbia mai preso in considerazione le norme attuate evidenziandole e discutendole magari a livelli ufficiali.
La seconda considerazione è relativa all’esagerazione di scegliere come riferimento un agente patogeno come il prione, che prevede i massimi livelli di contenimento, senza neppure riflettere sulle ricadute sociali di una scelta avvenuta in base a quale criterio? A te, politico o tecnico, non ti passa lontanamente per il cervello quanto sia INUMANA E CINICA l’applicazione di determinate norme? Come hai fatto ad applicare agli esseri umani una norma che si applica per gli animali, senza neppure (ammesso che ce ne fosse stato veramente bisogno) PREVEDERE UNA MODIFICA NELLA ATTUAZIONE DELLE NORME che le rendesse più adatte a quella che si definisce una società civile? Che civiltà è quella che permette una cosa del genere? E maledetti ipocriti avete ancora il coraggio di parlare di PROGRESSO DOPO AVERCI RIPORTATO INDIETRO DI ALMENO 10000 ANNI?
